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Clausola 40% investimenti ordinari al Mezzogiorno

Il comma 5 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 60/2024 e s.m.i., rinnova e rafforza la clausola di destinazione territoriale degli investimenti statali ordinari, introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 243/2016 e s.m.i nella legge n. 18/2017,  prevedendo che le Amministrazioni centrali dello Stato debbano destinare alle regioni del Mezzogiorno il 40% delle risorse ordinarie in conto capitale. In precedenza tale valore era fissato al 34%.

Tale clausola è da applicarsi a tutti i programmi ordinari di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno  degli investimenti per i quali non vi siano criteri o indicatori  di  attribuzione territoriale già individuati o che non rientrino in  una  programmazione settoriale vincolante. 

Il Dipartimento, ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 243/2016 e s.m.i. e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 marzo 2021, n. 68 ha predisposto, in collaborazione con il Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio e con la Ragioneria Generale dello Stato, il testo della circolare del 5 agosto 2021 del Ministro per il Sud e la coesione territoriale che definisce i modelli di comunicazione dei dati da parte delle Amministrazioni centrali relativi alla programmazione delle risorse (modello fase ascendente) e all’impegno e all’erogazione della spesa, con riferimento all’anno precedente all’esercizio finanziario di riferimento (modello fase discendente).

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