L’agevolazione è disciplinata dall’articolo 1, commi 10-15, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), che estende, con modificazioni, la misura agevolativa di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), prevedendo, per le annualità 2021 e 2022, un esonero totale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato relative a soggetti che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
L’esonero è riconosciuto nel limite di importo massimo di 6.000 euro anni, per la durata di trentasei mesi, elevata a quarantotto mesi per le sedi o unità produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).
Sono esclusi dell’applicazione del beneficio i datori di lavoro che abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, o procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n.223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Si applicano inoltre le cause ostative ed i principi generali in materia di incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.
E' possibile consultare di seguito le indicazioni applicative della misura dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.