L’agevolazione è disciplinata dall’articolo 1, commi 16-19, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), che estende, con modificazioni, la misura agevolativa di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/2012 relativa alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato (ivi inclusa la conversione a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato) di “donne svantaggiate”, prevedendo, per le annualità 2021 e 2022, un esonero totale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati.
Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie:
- donne (di qualsiasi età) residenti in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014, e successive modificazioni e integrazioni, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne (di qualsiasi età), ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi;
- donne (di qualsiasi età) che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi.
L’esonero è riconosciuto nel limite di importo massimo di 6.000 euro annui, per la durata di dodici mesi per le assunzioni a tempo determinato e di diciotto mesi per le assunzioni a tempo indeterminato o per la conversione a tempo indeterminato di contratti di lavoro a tempo determinato.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
E' possibile consultare le indicazioni applicative della misura dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.