Decontribuzione Sud
L’agevolazione è disciplinata dall’articolo 1, commi 161-168, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per l’anno 2021), che fa seguito all’art. 27 del decreto-legge n. 104/2020, e consiste in una riduzione, operante sino al 2029, dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privato con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, in essere o da instaurare, con sede di lavoro nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).
La misura dell'esonero è pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti, ad esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fino al 31 dicembre 2025, che si riduce al 20 per cento per gli anni 2026 e 2027 e al 10 per cento per gli anni 2028 e 2029.
L’agevolazione non opera per il settore agricolo e per i contratti di lavoro domestico e non si applica: (a) agli enti pubblici economici; (b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; (c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; (d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche; (e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; (f) ai consorzi di bonifica e industriali; (g) agli enti morali ed ecclesiastici.
E' possibile consultare le indicazioni applicative relative alla misura sul sito web dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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