FAQ DPCM 30 settembre 2021 - Comuni marginali, aggiornamento al 10 luglio 2023

Comuni marginali

Il CUP deve essere acquisito secondo le modalità indicate nella delibera CIPESS 26 novembre 2020, n. 63, recante "attuazione dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi 2-bis 2-ter,2-quater e 2-quinquies, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120", pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 8 aprile 2021, numero 84.

Il Fondo per i comuni marginali è finanziato con risorse del bilancio dello Stato.

L'Allegato B al DPCM 30.09.2021 indica l'importo totale che sarà complessivamente erogato ai Comuni; pertanto, per l'individuazione della somma spettante al Comune beneficiario per le singole annualità (2021-2022-2023), bisognerà dividere per tre l'importo indicato nell'allegato B.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPCM 30/09/2021, per effettivo utilizzo delle risorse si intende l'avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del Comune.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DPCM 30/09/2021, l'utilizzo delle risorse deve avvenire entro sei mesi dalla conclusione dell'annualità di erogazione del contributo ai singoli Comuni.  Nell’ipotesi del contributo per l'annualità 2021 erogato al Comune nel corso del 2022, la scadenza per il relativo utilizzo è, quindi, al 30 giugno 2023.

L'ipotesi rappresentata non è conforme all'articolo 5, comma 2, del DPCM 30.09.2021 ai sensi del quale, per le annualità successive alla prima, l'erogazione è subordinata all'accertamento dell'effettivo utilizzo delle risorse, inteso come avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del Comune in riferimento alle precedenti annualità, come verificato all'esito del monitoraggio di cui all’articolo 6.

I Comuni devono tener conto dei termini previsti dal DPCM 30.09.2021 in relazione all'utilizzo dei contributi. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DPCM 30/09/2021, l'utilizzo delle risorse deve avvenire entro sei mesi dalla conclusione dell'annualità di erogazione del contributo ai singoli Comuni. 

I Comuni possono concedere i contributi di cui al DPCM 30.09.2021 per una o più categorie di interventi previsti nell’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), del medesimo DPCM nella misura individuata da ciascun Comune in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di riferimento e nei limiti delle risorse economiche assegnate allo stesso per ciascuna annualità 2021-2022-2023.

E’ possibile utilizzare l’intero contributo anche per una soltanto tra le tipologie di intervento previste nell’articolo 2 del DPCM.

Per il concetto di residenza si rinvia a quanto disposto dall'art. 43 co.2 del codice civile a tenore del quale "La residenza è nel luogo in cui il soggetto ha dimora abituale.

Per gli aspetti fiscali del contributo si rinvia alla normativa di settore e alle competenze in materia dell'Agenzia delle Entrate.

I contributi possono essere utilizzati per l'adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, previa acquisizione dei pareri e nulla osta delle Amministrazioni eventualmente competenti.

Il DPCM 30.09.2021 prevede all'articolo 3, comma 2 che i Comuni svantaggiati, elencati in allegato A, sono individuati sulla base dei criteri di spopolamento, deprivazione sociale e reddito delle persone fisiche sulla base dei seguenti indicatori:

a) popolazione residente a livello comunale secondo i dati rilevati da ISTAT negli anni 1981, 2001 e 2019;

b) indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM) sulla base dei dati ISTAT;

c) reddito IRPEF per contribuente al 2018 sulla base di dati Agenzia delle entrate.

Possono beneficiare del contributo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del DPCM 30/09/2021 le imprese regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese purché intraprendano una "nuova attività economica" dopo la pubblicazione del bando da parte dei Comuni. Per “nuova attività economica” si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nei territori dei Comuni di cui all’Allegato B attraverso apposita unità produttiva.

I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio di cui all’Allegato B che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.

Con riferimento alla categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del DPCM 30.09.2021, i Comuni pubblicano un unico bando per concedere contestualmente al medesimo beneficiario in comodato d'uso gratuito l'immobile e il contributo per i lavori di adeguamento dello stesso. Il Comune concedente dovrà vigilare su tutte le attività di adeguamento dell’immobile poste in essere dal privato concessionario, effettuando i controlli necessari in merito all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei lavori nonché  alla rendicontazione delle spese sostenute e dichiarate dal privato.

L'articolo 2, comma 3, del DPCM 30.09.2021 non prevede l’erogazione di contributi da parte dei Comuni, ma ha mero carattere autorizzatorio.

La data di pubblicazione del bando/avviso da parte dei Comuni costituisce la data iniziale di riferimento.

Per l'anno 2021 i contributi verranno erogati nell'arco dell'anno 2022. L’accredito al Comune sarà curato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale. Per i successivi accrediti, si provvede a seguito dei controlli indicati nel DPCM.

Sono ammesse le spese di progettazione strettamente connesse all'adeguamento degli immobili di cui trattasi.

Il DPCM 30.09.2021 prevede all'articolo 2, comma 2 lettera a) che i contributi siano concessi al fine  di  realizzare  interventi di adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune. Non è pertanto ammesso il finanziamento dell'adeguamento di immobili concessi in locazione al Comune né per l'acquisto degli stessi.

I Comuni predispongono i bandi per l'attuazione degli interventi previsti dal DPCM 30.09.2021 in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di riferimento, nel rispetto delle disposizioni del medesimo DPCM.

Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del DPCM 30.09.2021, nel caso di trasferimento di un nucleo familiare, il contributo di 5 mila euro è erogato una sola volta per singolo immobile. Pertanto, nel caso prospettato, la risposta è negativa.

Nel DPCM non è previsto il finanziamento per assistenza esterna per la redazione degli avvisi e per l'istruttoria e la verifica amministrativa delle pratiche. Resta fermo quanto previsto nella FAQ n. 19.

I comuni selezionano i beneficiari in base a criteri concorrenziali e non discriminatori indicati nei bandi che sono predisposti dai medesimi in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di riferimento e tenendo conto di quanto previsto dal DPCM 30/09/2021.

I Comuni possono selezionare più di un beneficiario nel rispetto dei termini previsti dal DPCM per ciascuna annualità.

Il Comune può procedere con propria anticipazione di cassa avendo cura di rispettare le prescrizioni previste nel DPCM; in caso di mancato rispetto delle disposizioni del DPCM, il Comune non ha diritto al contributo.

Ai sensi dell’art. 6 del DPCM 30 settembre 2021, la rendicontazione all’Amministrazione centrale avviene attraverso l’implementazione della Banca Dati Unitaria (BDU) presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fermo restando eventuali controlli da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale e i controlli di rito da parte del Comune nei confronti dei beneficiari.

Non è possibile procedere al finanziamento dei summenzionati acquisti. Il DPCM fa riferimento all’ “adeguamento di immobili” e pertanto è da escludersi l’acquisto di beni.

Nel DPCM non sono indicati specifici codici ATECO. Devono in ogni caso essere rispettate, in base alle tipologie di intervento che si intendono attivare, le tipologie di attività previste (lett.a): attività commerciali, artigianali o professionali;  lett. b): commerciali, artigianali e agricole).

Si, trattasi di un requisito generale per accedere ai contributi pubblici. Pertanto, possono beneficiare del contributo di cui al DPCM 30.09.2021 le imprese che non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

I contributi per le attività professionali sono previsti nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 del DPCM 30.09.2021. La successiva lettera b) non prevede contributi per le attività professionali.

No. La linea di intervento ex lett. C dell’art. 2 può essere attivata esclusivamente dai Comuni inclusi nell’Allegato B del DPCM 30/09/2021 e che contestualmente sono classificati nell’ambito della nuova mappatura 2021-2027 - pubblicata al seguente link come Comune “ intermedio”, “Periferico”, o “Ultra-periferico”. Pertanto l’intervento non può essere attivato dai Comuni che risultano “Polo e Polo Intercomunale” e “ Cintura” all’interno della predetta mappatura.

Fermo restando quanto previsto dalla FAQ n. 15, nell’ipotesi in cui il Comune ritenga più conveniente e coerente con l’interesse pubblico perseguito avviare un intervento di adeguamento come quello descritto, si ritiene che esso possa rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 2, comma 2, lettera a) del DPCM, a condizione che la struttura oggetto del finanziamento abbia un carattere di stabilità e di collegamento funzionale e materiale con il terreno di proprietà comunale.

A modifica delle indicazioni fornite con la FAQ n. 4, si precisa che per “l’utilizzo delle risorse” si intende la conclusione della procedura, avviata dal Comune, per la selezione delle proposte attraverso l’individuazione dei destinatari e finalizzata alla successiva erogazione delle risorse. Pertanto nel caso di individuazione del beneficiario, se non sia stato possibile completare le relative erogazioni alle scadenze previste dall’art. 7, comma 1 del DPCM, “l’utilizzo delle risorse” si considera positivamente conseguito; ciò anche nel caso le verifiche di legge previste (es. verifica del DURC nei confronti dei beneficiari, verifica ex. art. 48 bis del Dpr 602/1973 ove applicabile, etc.) abbiano determinato una dilatazione dei tempi di pagamento. Si precisa, altresì, che gli obblighi di monitoraggio e di caricamento dei dati sul portale RNA dovranno essere svolti entro le scadenze annuali previste dal DPCM all’art. 7, comma 1 e sono propedeutici per poter accedere alla erogazione delle risorse dell’annualità successiva. Il mancato aggiornamento di tali banche dati entro le scadenze dell’art 7, comma 1 del DPCM non determina il “mancato utilizzo delle risorse”, ma l’impossibilità ad accedere alle risorse delle annualità successive. In ogni caso rimane fermo l’obbligo per gli Enti beneficiari di completare tali adempimenti nel più breve tempo possibile.

Fermo restando quanto già specificato nella FAQ n. 34, si precisa che l’art. 5, co. 2, nel pieno rispetto dello spirito della norma, è da intendersi riferito alle risorse che sono già nella disponibilità del Comune beneficiario. In particolare, ove un’Amministrazione comunale non abbia utilizzato, in tutto o in parte, la disponibilità di cassa relativa all’annualità già erogata dall’Agenzia per la coesione territoriale, il residuo di cassa potrà essere imputato all’annualità successiva fino a concorrenza del corrispondente importo.

Aiuti di stato

I Comuni sono i soggetti responsabili della misura agevolativa e pertanto spetta a loro valutare la presenza di eventuali profili di aiuto nell’attuazione degli interventi di cui all’art.2 comma 2 del DPCM 30/09/2021.

I beneficiari degli aiuti concessi ai sensi del DPCM 30/09/2021 sono i soggetti qualificati imprese ai sensi del diritto dell’UE. Quindi qualsiasi soggetto che svolga una attività economica, a prescindere dalla propria qualificazione soggettiva.

Si, sotto il profilo delle norme in materia di aiuti di Stato, non vi è un esplicito divieto alla possibilità di integrare/cumulare le tipologie di contributi previsti all’articolo 2 comma 2 del DPCM 30/09/2021, fermo restando il rispetto delle regole generali applicabili in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla disciplina sugli aiuti “de minimis” di cui normativa riportata all’art.2 comma 4 del DPCM.

Si, è possibile, fermo restando il rispetto delle regole generali applicabili in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla disciplina sugli aiuti “de minimis” di cui normativa riportata all’art.2 comma 4 del DPCM 30/09/2021.

Il contributo massimo concedibile al medesimo beneficiario, inteso nell’accezione di impresa unica, ammonta a 200 000 euro in tre esercizi finanziari su base mobile. Nel conteggio di tale massimale si deve tener conto anche di tutti gli altri aiuti de minimis di cui l’impresa ha già beneficiato/sta beneficiando in relazione ai medesimi esercizi finanziari.

La verifica si effettua attraverso le funzionalità del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ed in particolare attraverso la cd. Visura de minimis: in fase di registrazione di ciascun aiuto individuale, RNA evidenzia il plafond ancora disponibile ai fini della concessione di nuovi aiuti de minimis. Pertanto, la concessione potrà attestarsi entro il limite consentito.

Nel caso in cui il beneficiario abbia già assorbito tutto il massimale consentito dalla normativa, RNA blocca la concessione di un nuovo aiuto che porterebbe inevitabilmente a superare tale soglia massima. Il Registro nazionale consente inoltre, attraverso la cd. “visura aiuti” di visionare tutti gli ulteriori aiuti di cui l’impresa ha beneficiato e/o sta beneficiando che, incidendo in tutto o in parte sui medesimi costi ammissibili, devono essere tenuti in considerazione ai fini del rispetto delle regole generali in materia di cumulo.

No, nella misura in cui i beneficiari dei contributi non sono imprese.

Si, l’interrogazione di RNA, l’acquisizione delle visure, la registrazione dei regimi di aiuto e degli aiuti individuali sono adempimenti obbligatori. Tali obblighi, nel caso degli interventi di cui al DPCM 30/09/2021, sono in capo ai Comuni che assumono il ruolo di Autorità responsabile e procedono, ciascuno per la propria quota di risorse disponibili, alla registrazione della misura agevolativa. L'Autorità responsabile, in fase di registrazione della misura, abilita uno o più soggetti/uffici della propria struttura ad operare nel ruolo di Soggetto concedente. Il Soggetto concedente, che può essere quindi rappresentato da un Dipartimento/Ufficio del Comune, provvede a concedere ed erogare i contributi a titolo di de minimis una volta andate a buon fine le verifiche propedeutiche alla concessione stessa e una volta registrati, uno ad uno, i singoli aiuti individuali. La procedura di registrazione a cura del Comune nella funzione di Soggetto concedente si conclude con l'acquisizione di un codice "COR" da apporre al provvedimento di concessione quale "condizione legale d'efficacia" del provvedimento stesso.

Ai sensi dell’art. 17 del DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni - “a decorrere dal 1° luglio 2017 l'adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 8 e 9, l'indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai predetti articoli nonché l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15 e l'indicazione, nei provvedimenti di erogazione, dell'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali”.

Su RNA devono essere registrati tutti i contributi concessi a titolo di aiuto di Stato.